CASS.PEN. SENTENZA N. 846 del 12/01/2015 - Legittimazione ad agire dell'Ordine professionale se l'avvocato viene intimidito (in www.telediritto.it)

Data pubblicazione: Jan 13, 2015 10:23:45 PM

http://siamoavvocati.it/se-lavvocato-viene-intimidito-il-coa-puo-essere-risarcito-394

Se l’avvocato viene intimidito, l’Ordine Forense è legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale e chiedere il risarcimento del danno. Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 846/2015. Trattavasi di un caso nel quale l’avvocato al quale un uomo aveva bruciato lo studio, in quanto difensore della controparte in una questione di abusi edilizi, che era sfociata in una serie di denunce. L’avvocato, davanti all’incendio, presentava dunque denuncia, sfociata poi in un processo penale nel quale aveva tentato di costituirsi l’Ordine di appartenenza. Il giudice di prime cure aveva però respinto la costituzione in quanto l’Ordine avrebbe potuto costituirsi solo nel caso di un danno patrimoniale e non per difendere gli interessi morali della categoria di appartenenza. In sede d’appello però la costituzione era stata ammessa, sul presupposto della sua legittimazione anche quando un fatto illecito colpisce i diritti inviolabili, protetti costituzionalmente. Secondo la Corte di Cassazione, l’Ordine di appartenenza può costituirsi in giudizio, poiché tale legittimazione gli deriva dall’art. 24 Cost., che stabilisce l’inviolabilità del diritto di difesa al quale è connessa la libertà nell’esercizio del mandato difensivo, che non è del singolo avvocato, ma è dell’intera categoria, legittimandosi così, per l’ente associativo di appartenenza, il diritto a costituirsi parte civile e ottenere il risarcimento del danno morale.

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoPenale/2015-01-12/avvocati-minacciati-consiglio-ordine-puo-costituirsi-parte-civile-180914.php

L'intimidazione nei confronti di un avvocato legittima l'ordine professionale a costituirsi parte civile in quanto ad essere minacciato è l'esercizio stesso del diritto di difesa tutelato dall'organismo associativo.

http://www.dirittoegiustizia.it/news/15/0000071549/L_ordine_professionale_puo_costituirsi_parte_civile_in_un_processo_penale_anche_nell_ipotesi_di_danni_non_patrimoniali.html

In tema alla costituzione di parte civile, l'Ordine professionale può costituirsi parte civile nel processo penale per vedersi riconoscere il suo diritto al risarcimento del danno in quanto è vittima del reato ed il danno stesso è stato dall'ente patito, anche se ha natura non patrimoniale, purché il diritto violato sia costituzionalmente protetto e l'offesa arrecata al diritto stesso un pregiudizio serio e grave.

http://www.telediritto.it/index.php/diritto-penale/giurisprudenza/6866-legittimazione-ad-agire-dell-ordine-professionale-se-l-avvocato-e-intimidito

Se un avvocato subisce un'intimidazione, l'Ordine professionale di appartenenza è legittimato ad agire come parte civile, nel processo nei confronti dell'autore del reato. Ciò è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, prima sezione penale, con sentenza n. 846 depositata in data 12 gennaio 2015. La pronuncia in questione prende le mosse dalla vicenda di uomo processato per aver incendiato lo studio professionale di un avvocato, che riteneva responsabile di avergli creato problemi nella realizzazione di alcuni reati edilizi. In prima battuta, il Tribunale aveva respinto la domanda risarcitoria presentata dall'Ordine professionale degli avvocati, asserendo che la sua legittimazione ad agire quale parte civile sarebbe potuta sussistere solo nel caso in cui, dal reato, fosse derivato un danno patrimoniale proprio di detto Ordine, non anche quando si trattasse di difendere, come nel caso in esame, gli interessi morali della categoria. In sede di appello e, da ultimo, con la sentenza della Cassazione qui in esame, tale posizione è stata tuttavia ribaltata e, conseguentemente, è stato disposto il risarcimento del danno anche in favore dell'Ordine professionale, poiché gravemente danneggiato dal reato contestato. Ha stabilito, in proposito, la Cassazione la piena legittimità ad agire degli Enti in generale, tutte le volte che, come nel caso di specie, per il loro sviluppo storico, per l'attività concretamente svolta e per la posizione assunta, facciano proprio, quale fine primario, quello di tutelare gli interessi coincidenti con quelli lesi o posti in pericolo dallo specifico reato considerato. In particolare, la legittimazione dell'Ordine degli avvocati – a detta della Cassazione - derivava direttamente dall'art. 24 Cost. che sancisce l'inviolabilità del diritto di difesa, cui si correla direttamente la libertà nell'esercizio del mandato difensivo. Ed, infatti, un difensore minacciato o intimidito non avrebbe potuto garantire la pienezza della difesa dell'assistito. La libertà dei singoli avvocati – ha precisato ancora la Cassazione – viene assicurata dall'Ordine di appartenenza e la lesione al diritto del singolo si ripercuote indubbiamente anche sull'organismo associativo.