CASS.CIV. SENTENZA N. 27534 del 30/12/2014 - Colpa grave nella promozione di una lite temeraria per motivi pretestuosi (in www.italgiure.giustizia.it)

Data pubblicazione: Jan 16, 2015 11:27:34 AM

http://www.dirittoegiustizia.it/news/8/0000071472/Responsabilita_aggravata_colpa_grave_nella_promozione_di_una_lite_temeraria_per_motivi_pretestuosi.html

Opposizione agli atti esecutivi - Responsabilità aggravata - Colpa grave nella promozione di una lite temeraria per motivi pretestuosi. La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., necessita dell’accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente.

https://allrightsit.wordpress.com/2015/01/14/presupposti-della-condanna-della-parte-soccombente-al-pagamento-di-una-somma-equitativamente-determinata-ex-art-96-co-3-c-p-c/

La condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della parte vittoriosa ai sensi del terzo comma dell’art. 96 c.p.c., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, necessita dell’accertamento, da parte del Giudice di merito, della mala fede o della colpa grave della parte soccombente. La sussistenza dell’elemento soggettivo, ai fini della condanna in parola, è necessaria non solo perché l’istituto risulta inserito nell’ambito della disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non può essere considerata, di per sé, come condotta automaticamente rimproverabile. Anche la condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c., pertanto, così come la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 1, necessita della sussistenza e dell’apprezzamento, da parte del Giudice di merito, della mala fede (coscienza dell’infondatezza della domanda) o della colpa grave (carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta coscienza) in capo alla parte soccombente. Sulla base di questi presupposti, la Suprema Corte ha ritenuto pienamente legittima la condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. a carico della parte soccombente di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, individuando l’elemento soggettivo “nella colpevole insistenza in ragioni di censura dell’azione esecutiva del creditore, la cui inconsistenza giuridica ben avrebbe potuto essere apprezzata da parte degli opponenti con l’uso dell’ordinaria diligenza, in modo da evitare un’opposizione a precetto del tutto pretestuosa”. (Cass. Civ., III, 30.12.2014, n. 27534)