CASS.CIV. SENTENZA n. 40 dell'8/01/2015 - L'acquisto di un appartamento e la concessione in uso della mansarda al piano superiore non consentono al nuovo inquilino di apportare delle modifiche strutturali al vano scala (in www.italgiure.giustizia.it)
Data pubblicazione: Jan 13, 2015 9:16:50 PM
Il condomino proprietario del quinto piano e della mansarda non può incorporare nella sua proprietà la scala di legno con la quale si accedeva ad una porta d'ingresso del terrazzo, perché di proprietà comune
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 gennaio 2015, n. 40. In tema di condominio, le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini (o contro terzi) e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell’edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l’amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130 n. 4 cod. civ.) possono essere esperite dall’amministratore solo previa autorizzazione dell’assemblea, ex art. 1131, primo comma, cod. civ., adottata con la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136 dello stesso codice