CASS.CIV. SENTENZA N. 8395 del 24/04/2015 - L’avvocato si affida alla posta per la notifica, quello che succede dopo non dipende più da lui (in www.italgiure.giustizia.it)

Data pubblicazione: May 18, 2015 8:22:10 AM

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Gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle attività a lui direttamente imposte dalla legge, cioè alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario. Non può, di conseguenza, essere accusato di negligenza professionale l’avvocato che ha affidato al servizio postale la notifica di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo, a soli 5 giorni dalla scadenza dei termini perentori, non potendo prevedere che la notifica mediante servizio postale si sarebbe perfezionata oltre il termine.