CASS.CIV. SENTENZA N. 707 del 16/01/2015 - La sanzione irrogata per eccesso di velocità, a seguito di rilevazione effettuata con autovelox (in www.italgiure.giustizia.it)

Data pubblicazione: Jan 22, 2015 11:10:28 AM

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La sanzione irrogata per eccesso di velocità, a seguito di rilevazione effettuata con autovelox, per essere legittima deve tener conto di determinate condizioni, inerenti l'autovelox stesso. A seguito di primo accoglimento di domanda di annullamento, sentenza successivamente modificata in secondo grado, ricorre in Cassazione il conducente di autoveicolo, contestando appunto il mancato rispetto dei requisiti di legge, essendo l'autovelox, a suo dire, posizionato in maniera non completamente visibile. Nel caso di specie la Cassazione rileva come il giudice del merito abbia correttamente proceduto all'accertamento dei fatti (in particolare, prendendo in esame il materiale fotografico prodotto da entrambe le parti, interessato e Comune resistente, constatando come le angolazioni e le prospettive fossero diverse) e procede ad inquadrare la fattispecie entro gli argini dell'art. 142, comma 6bis, del Codice della strada, il quale stabilisce che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice”. In particolare, “le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno”. In ogni caso, nel rispetto dell'ambiente, la segnaletica deve essere “collocata in modo da essere facilmente avvistabile e riconoscibile”. Non ravvisando alcun difetto di motivazione, né illogicità e carenza della stessa, la Suprema corte ha rigettato l'appello, stante l'impossibilità, stabilita per legge, di procedere a un nuovo e autonomo accertamento dei fatti.

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La sanzione irrogata per eccesso di velocità, a seguito di rilevazione effettuata con autovelox, per essere legittima deve tener conto di determinate condizioni, inerenti l’autovelox stesso. A seguito di primo accoglimento di domanda di annullamento, sentenza successivamente modificata in secondo grado, ricorre in Cassazione il conducente di autoveicolo, contestando appunto il mancato rispetto dei requisiti di legge, essendo l’autovelox, a suo dire, posizionato in maniera non completamente visibile. Nel caso di specie la Cassazione rileva come il giudice del merito abbia correttamente proceduto all’accertamento dei fatti (in particolare, prendendo in esame il materiale fotografico prodotto da entrambe le parti, interessato e Comune resistente, constatando come le angolazioni e le prospettive fossero diverse) e procede ad inquadrare la fattispecie entro gli argini dell’art. 142, comma 6bis, del Codice della strada, il quale stabilisce che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice”. In particolare, “le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno”. In ogni caso, nel rispetto dell’ambiente, la segnaletica deve essere “collocata in modo da essere facilmente avvistabile e riconoscibile”. Non ravvisando alcun difetto di motivazione, né illogicità e carenza della stessa, la Suprema corte ha rigettato l’appello, stante l’impossibilità, stabilita per legge, di procedere a un nuovo e autonomo accertamento dei fatti.