CASS.CIV.SENTENZA N. 19663 del 18/09/2014 - In materia di legittimazione del solo condomino all'azione di equa riparazione, in caso di giudizio con irragionevole durata (in www.italgiure.giustizia.it)

Data pubblicazione: Nov 29, 2014 9:7:30 PM

http://www.dirittoegiustizia.it/news/10/0000069824/Causa_intentata_dal_Condominio_il_diritto_all_equa_riparazione_spetta_ai_condomini_solo_se_intervenuti_nel_processo.html

Nel caso di giudizio intentato dal Condominio e del quale, pur trattandosi di diritti connessi alla partecipazione di singoli condomini al condominio, costoro non siano stati parti, spetta esclusivamente al Condominio, in persona del suo amministratore, a ciò autorizzato da delibera assembleare, far valere il diritto alla equa riparazione per la durata irragionevole del giudizio

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2014-09-18/legge-pinto-legittimati-solo-condomini-costituiti-giudizio-180543-mobile.php

In un giudizio condominiale, il diritto di chiedere l'equa riparazione per la eccessiva durata del processo spetta unicamente all'amministratore nel caso in cui nessun condomino si sia costituito. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 19663/2014, chiarendo che per coloro che sono intervenuti successivamente, il diritto può essere azionato solo per il periodo in cui hanno effettivamente assunto la qualità di parte nel processo.

http://www.ricercagiuridica.com/sentenze/visual.php?num=4350

"è stata risolta in senso negativo la questione della legittimazione degli ex soci di società che, parte in un giudizio di durata irragionevole, volontariamente si sia cancellata dal registro delle imprese senza aver agito per l'accertamento e la liquidazione del diritto all'equo indennizzo,........con riferimento al caso dell’erede che voglia far valere iure proprio il diritto all'indennizzo, in relazione al quale si e' affermato che ciò può avvenire solo per il superamento della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, quegli abbia assunto a sua volta la qualità di parte," "Parimenti, al minorenne spetta il danno non patrimoniale ex lege per la sua partecipazione al processo presupposto "debitamente rappresentato, fino al momento della maggiore eta', al raggiungimento della quale, avendo acquistato il libero esercizio dei propri diritti ed avendo la facoltà di costituirsi nel processo quale parte autonoma, lo stesso soggetto perde detto diritto, ove a cio' non abbia provveduto" (Cass., sent. n. 11338 del 2011)......Nel caso di giudizio intentato dal Condominio e del quale, pur trattandosi di diritti connessi alla partecipazione di singoli condomini al condominio, costoro non siano stati parti, spetta esclusivamente al Condominio, in persona del suo amministratore, a cio' autorizzato da delibera assembleare, far valere il diritto alla equa riparazione per la durata irragionevole di detto giudizio'."