CASS.CIV. SENTENZA N. 26243 del 12/12/2014 - Le sezioni unite sul potere/dovere del giudice di rilevare d’ufficio una causa di nullità negoziale (in www.italgiure.giustizia.it)

Data pubblicazione: Jan 15, 2015 2:1:1 PM

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L’art. 1421 cod. civ. non conosce né consente limitazioni di grado: al giudice di appello è fatto obbligo di rilevare d’ufficio una causa di nullità non dedotta né rilevata o in primo grado, indicandola alle parti ai sensi dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.; tale obbligo deve ritenersi attivabile da ciascuna delle parti ai sensi dell’art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., che consente la proposizione di eccezioni rilevabili d’ufficio; la declaratoria di inammissibilità della domanda, proposta per la prima volta in appello, di nullità per novità della questione non ne impedisce la conversione e l’esame sub specie di eccezione di nullità, legittimamente proposta dall’appellante in quanto rilevabile d’ufficio; il giudice d’appello non potrà limitarsi ad una declaratoria di inammissibilità in ragione della novità della domanda di nullità – emanando una pronuncia che racchiuderebbe, in tal caso, un significante esplicito (l’inammissibilità della domanda) ed un implicito significato (la validità negoziale) –, ma deve, in conseguenza della conversione della domanda (inammissibile) in eccezione (ammissibile) di accertamento della nullità, esaminare il merito della questione.

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Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto (e a risoluzione di questione di massima di particolare importanza nella seconda decisione), hanno affermato il principio secondo il quale il giudice, innanzi al quale sia stata proposta una qualsiasi impugnativa negoziale (di adempimento, risoluzione per qualunque motivo, annullamento, rescissione, nonché in caso di impugnativa per la declaratoria della nullità per altro motivo o solo parziale), sempreché non rigetti la pretesa in base ad una individuata “ragione più liquida”, ha l’obbligo di rilevare - e, correlativamente, di indicare alle parti - l’esistenza di una causa di nullità negoziale, pure se di natura speciale o “di protezione”, ed ha, di conseguenza, ove le parti non ne abbiano chiesto l’accertamento in via principale od incidentale in esito all’indicazione del giudice, la facoltà (salvo per le nullità speciali che presuppongono una manifestazione di interesse della parte) di dichiarare, in motivazione, la nullità del negozio e, quindi, di rigettare, per tale ragione, la domanda originaria, ovvero, in presenza di tale istanza, di dichiarare la nullità del negozio direttamente in dispositivo, con effetto, in entrambi i casi, di giudicato in assenza di impugnazione.