CASS.CIV. ORDINANZA N. 177 del 9/01/2015 - Il valore probatorio della contabilità in nero legittima l’accertamento induttivo senza che debbano ricorrere altri elementi e sposta automaticamente sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria (in www.italgiure.giustizia.it)

Data pubblicazione: Jan 13, 2015 8:26:8 PM

http://www.lastampa.it/2015/01/13/italia/i-tuoi-diritti/fisco-e-tasse/la-contabilit-in-nero-legittima-sempre-laccertamento-rn7vf44RuJESO6bqIXsd5N/pagina.html?refresh_ce

Il valore probatorio della contabilità in nero legittima l’accertamento induttivo senza che debbano ricorrere altri elementi e sposta automaticamente sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria. Nulla può impedire lo scattare della presunzione, risultando “poco comprensibile”, in quest’ottica, l’affermazione secondo cui non costituiscono elementi indiziari gli appunti contenenti i movimenti di cassa, se la società contribuente è vincolata al principio di competenza.

Così si esprime la Cassazione, nell’ordinanza del 9 gennaio scorso, n. 177, ai danni del ragionamento seguito dai Giudici di merito nella sentenza impugnata e prontamente annullata. Più in particolare, la CTR, reputando che i movimenti di cassa non integrassero operazioni rilevanti dal punto di vista fiscale, (“un mero prospetto delle entrate e delle uscite”), rimproverava all’Ufficio di non aver addotto ulteriori elementi significativi per supportare l’accertamento che, contestualmente, veniva annullato.

Una decisione, per gli Ermellini, in netto contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità: superflua e non dovuta alcuna ulteriore prova da parte dell’Amministrazione, “sfugge” alla CTR che, ai fini fiscali e dell’accertamento induttivo, la rilevanza della contabilità in nero “è totalmente sganciata da qualunque formalità connessa alle modalità con le quali è tenuta”. Per la Corte, è, infatti, esclusivamente richiesto che dalla stessa emergano, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero la situazione patrimoniale e il risultato economico dell’attività svolta.