Cass.CIV. ORDINANZA N. 6333 del 30/03/2015 - L'avvocato deve inviare la parcella al proprio assistito presso la dimora effettiva e non presso quella anagrafica (in www.italgiure.giustizia.it)

Data pubblicazione: Mar 31, 2015 9:27:0 AM

http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_17984.asp

È la dimora effettiva quella che conta e non la residenza anagrafica per stabilire quale sia il giudice competente a decidere della lite tra avvocato e cliente dopo l’ingiunzione ottenuta dal primo per il pagamento delle spettanze.

http://www.laleggepertutti.it/83520_avvocati-e-decreto-ingiuntivo-sulla-parcella-vale-la-dimora-non-la-residenza

Conta più la dimora effettiva che la residenza. Così, l’avvocato che deve chiedere un decreto ingiuntivo nei confronti del proprio ex cliente moroso non può rivolgersi al tribunale del luogo di residenza anagrafica di quest’ultimo, bensì a quello relativo alla dimora effettiva.