CASS.CIV. SENTENZA N. 2197 del 6/02/2015 - Equitalia: il pagamento anticipato non sana i vizi di notifica (in www.italgiure.giustizia.it)

Data pubblicazione: Feb 09, 2015 2:7:1 PM

http://www.laleggepertutti.it/77802_equitalia-se-anche-inizi-a-pagare-puoi-sempre-impugnare-la-cartella-non-notificata

Hai iniziato a pagare (o hai pagato integralmente) una cartella esattoriale e solo dopo ti sei accorto che la notifica non era avvenuta correttamente? Sei sempre in tempo per impugnarla (e, quindi, chiedere il rimborso di quanto anticipato): questo perché il pagamento anticipato non sana i vizi di notifica. Lo ha chiarito la Cassazione con una tanto recente quanto importante sentenza. Il principio di raggiungimento dello scopo: Il codice di procedura civile stabilisce che non può considerarsi nullo un atto che, pur carente dei requisiti essenziali, abbia comunque raggiunto il suo scopo, cioè sia arrivato a conoscenza del destinatario e questi abbia avuto la possibilità di difendersi. Questo principio vale soprattutto in tema di notifiche: per cui, se il contribuente viene, in qualsiasi modo, a conoscenza del plico, allora non può, nello stesso tempo, impugnarlo davanti al giudice, sostenendo di non averne mai ricevuto una corretta notifica.

http://www.studiomazzucotelli.com/it/aggiornamenti-approfondimenti/2_Contenzioso/1418_EQUITALIA__OCCHIO_ALLA_NOTIFICA

La Cassazione, con la sentenza n. 2197 del 06/02/2015, ha sancito che è nulla l'ipoteca dell'esattore, in caso di recapito dell'accertamento ad un indirizzo sbagliato, anche quando il contribuente avesse provveduto a saldare tutto o solo una parte del debito.

http://www.teleconsul.it/leggiArticolo.aspx?id=307484&tip=ul