CASS.CIV. SENTENZA N. 26543 del 17/12/2014 - Se il debitore è solvibile, ingiustificato il rifiuto del creditore di accettare l'assegno bancario (in www.italgiure.giustizia.it)

Data pubblicazione: Jan 16, 2015 11:41:55 AM

http://www.dirittoegiustizia.it/news/8/0000071309/Il_fine_giustifica_i_mezzi_anche_l_assegno_bancario_puo_andar_bene_per_pagare_un_debito.html

Il pagamento con un sistema diverso dalla moneta avente corso legale nello Stato o dall’assegno circolare, ma che assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato dal creditore soltanto per un giustificato motivo, dovendosi altrimenti intendere il rifiuto come contrario al principio di correttezza e buona fede.

https://allrightsit.wordpress.com/2015/01/14/pagamento-a-mezzo-assegno-bancario-non-circolare-non-puo-essere-rifiutato-se-proveniente-da-soggetto-certamente-solvibile/

Il pagamento di una somma di denaro tramite assegno bancario anziché in denaro contante, quando provenga da un soggetto della cui solvibilità non vi è ragione alcuna per poter dubitare, deve ritenersi legittimo, tempestivo e perfettamente idoneo ad estinguere l’obbligazione pecuniaria. In particolare, il pagamento effettuato dal debitore a mezzo assegno bancario non può essere legittimamente rifiutato dal creditore a meno che detto rifiuto non sia sorretto da un “giustificato motivo” che il creditore medesimo sia in grado di poter “allegare e all’occorrenza anche provare”. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte con la sentenza in commento, il pagamento effettuato a mezzo assegno bancario proveniva da un’impresa di Assicurazioni di primaria importanza, tra le più conosciute d’Italia, e non vi poteva pertanto essere alcun legittimo dubbio, da parte del creditore, in ordine alla solvibilità del debitore e alla “copertura” dell’assegno; assegno che, pertanto, è stato ritenuto perfettamente idoneo ad estinguere l’obbligazione pecuniaria nei confronti del ricorrente. (Cass. Civ., III, 17.12.2014, n. 26543)