CASS.CIV. SENTENZA N. 26223 del 12/12/2014 - La creazione di un fondo patrimoniale è aggredibile con l'azione revocatoria e i figli minori del debitore non sono litisconsorti necessari del giudizio di revocazione (in www.italgiure.giustizia.it)

Data pubblicazione: Jan 16, 2015 11:1:38 AM

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La costituzione di un fondo patrimoniale puo' essere contestata con revocatoria fallimentare entro determinati limiti.

Costituito un fondo patrimoniale da parte di una coppia in difficoltà economiche, l'atto veniva aggredito dalla curatela fallimentare la quale, adito il magistrato competente, ne chiedeva la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 64 L. Fallimentare. Contro la sentenza d'appello veniva proposto ricorso per cassazione, con due principali motivi di impugnazione. Secondo i ricorrenti l'azione revocatoria:

1) non è utilizzabile per aggredire la costituzione di un fondo patrimoniale;

2) in ogni caso avrebbe dovuto essere proposta anche contro i figli - minorenni.

Secondo la Suprema Corte, che ha deciso con sentenza del 12/12/2014, n. 26223, entrambi i motivi vanno respinti. Afferma, infatti, che l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale "configura un atto a titolo gratuito, pertanto suscettibile di revocatoria, ex art. 64 legge fallimentare, salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione". Formula, quest'ultima, alquanto generica che di fatto ancora non determina i limiti della salvezza di fronte ad una possibile revocatoria. Quanto, infine, alla legittimazione passiva dei figli minori, la Corte afferma che "la costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo, affinchè, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità dei beni stessi, nè implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilità. Deve pertanto escludersi che i figli minori del debitore siano litisconsorti necessari".

https://allrightsit.wordpress.com/2015/01/07/la-creazione-di-un-fondo-patrimoniale-e-aggredibile-con-lazione-revocatoria-i-figli-minori-del-debitore-non-sono-litisconsorti-necessari-del-giudizio-di-revocazione/

La costituzione di un fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sè, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti, ed è pertanto suscettibile di revocatoria, a norma della L. Fall., art. 64, salvo che si dimostri l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione. Anche in presenza di figli minori, l’atto di costituzione di un fondo patrimoniale può essere oggetto di azione revocatoria. Precisa la Suprema Corte come i figli minori del debitore non siano litisconsorti necessari nel giudizio di revocazione, giacché la costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo, affinchè, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità dei beni stessi, nè implica l’insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilità. (Cass. Civ., I, 12.12.2014, n. 26223)

http://renatodisa.com/2015/01/05/corte-di-cassazione-sezione-i-sentenza-12-dicembre-2014-n-26223-la-costituzione-del-fondo-patrimoniale-per-fronteggiare-i-bisogni-della-famiglia-anche-qualora-effettuata-da-entrambi-i-coniugi-n/

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 dicembre 2014, n. 26223. La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti, suscettibile, pertanto, di revocatoria, a norma dell’art. 64 legge fallimentare, salvo che si dimostri l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del “solvens” di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione