CASS.CIV.SENTENZA N. 26242 del 12/12/2014 - Giudicato implicito e nullità rilevabile dal giudice (in www.italgiure.giustizia.it)

Data pubblicazione: Dec 18, 2014 2:33:41 PM

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http://www.foroitaliano.it/sui-rapporti-tra-nullita-e-azioni-di-impugnativa-negoziale-cass-sez-un-12-dicembre-2014-nn-26243-e-26242/

http://dirittocivilecontemporaneo.com/2014/12/989/

Cass. Sez. Un. 12 dicembre 2014 n. 26242, Rel. Travaglino, statuiscono che il giudice chiamato a decidere sulla impugnazione di un contratto – a seguito di azione di adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione, nullità per altro motivo o parziale – una volta “provocato il contraddittorio”, deve “rilevare” ogni forma di nullità, anche di “protezione”, e ha facoltà di “dichiarare” la stessa incidenter tantum in motivazione (salvo che non si tratti di nullità di “protezione”), rigettando per tale motivo l’impugnazione principale, “senza effetto di giudicato”, sempreché in esito all’indicazione del giudice, non venga proposta la relativa domanda. Se invece, a seguito dell’indicazione del giudice della causa di nullità, le parti chiedono l’accertamento della nullità, il giudice non si limita a rigettare l’impugnazione principale in ragione dell’invalidità del negozio, ma dichiara la nullità del contratto in dispositivo. Su queste premesse, la densa e corposa sentenza delle Sezioni Unite si spinge ad una prospettazione organica del rapporto tra la nullità – la sua rilevabilità d’ufficio ex art. 1421 c.c. e la sua dichiarazione, nonché l’attitudine “al giudicato della dichiarazione di nullità conseguente alla rilevazione officiosa di tale vizio nel negozio” – e le altre azioni di impugnazione del contratto. Nel merito, le Sezioni Unite, nella sentenza n. 26242, decidono una causa iniziata con atto di citazione del febbraio 1992, con cui si chiedeva la dichiarazione di nullità, o in via subordinata l’annullamento, di un contratto di rendita vitalizia e del successivo negozio con cui si cedeva la nuda proprietà di un immobile. Il Tribunale di Padova, accogliendo la domanda, dichiarava la nullità del contratto di costituzione di rendita vitalizia per difetto del requisito essenziale dell’alea e, conseguentemente, del contratto di cessione della nuda proprietà dell’immobile per difetto di titolarità della stessa in capo al cedente: lo stesso Tribunale di Padova, nel 1992, con sentenza ormai passata in giudicato, aveva invece respinto la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di rendita vitalizia. A seguito del giudizio dinanzi la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 10049 del 2008 la Corte di Cassazione accoglieva la censura inerente alla omessa pronuncia sul motivo di appello con cui si lamentava l’erroneità della sentenza di primo grado là dove dichiarava la nullità del contratto. Con sentenza 13 gennaio 2011, la Corte di appello di Brescia respingeva l’appello avverso la sentenza di prime cure del tribunale di Padova. Avverso la sentenza di rinvio veniva proposto ricorso per Cassazione, con cui si denunciava il contrasto della decisione impugnata con quella del Tribunale di Padova del 1992 con cui si respingeva la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di rendita vitalizia; sentenza ormai passata in giudicato e a seguito della quale, sempre nel 1992, si era iniziata, davanti lo stesso giudice, altra causa per sentir dichiarare la nullità del contratto. In sostanza, a dire dei ricorrenti, con il passaggio in giudicato della “prima” sentenza del Tribunale di Padova, che rigettava la domanda di risoluzione, si era formato il giudicato “sostanziale implicito” – rilevabile d’ufficio – sulla validità del contratto di rendita vitalizia, essendo la validità di un contratto il necessario presupposto logico-giuridico della questione sulla sua risoluzione. Ed è proprio tale questione il punto centrale dell’ordinanza interlocutoria di rimessione n. 16630/2013 della seconda sezione civile della Corte di cassazione, la quale peraltro non pare convinta delle conclusioni cui erano giunte le Sezioni Unite 4 settembre 2012 n. 14828, Rel. D’Ascola (in Contratti, 2012, 869, con nota di Pagliantini, La rilevabilità officiosa della nullità secondo il canone delle Sezioni Unite: “Eppur si muove”?) proprio sul punto della compatibilità del rilievo officioso della nullità con la proposizione di una domanda di risoluzione contrattuale (peraltro la stessa seconda sezione aveva con ordinanza 27 novembre 2012 n. 21083 – in Corr. giur. 2013, 174, con nota di Pagliantini, A proposito dell’ordinanza interlocutoria 21083/2012 e dintorni: rilievo d’ufficio della nullità all’ultimo atto? e Consolo, Postilla di completamento. Il giudicato ed il rilievo officioso della nullità del contratto: quanto e come devono essere ampi? - trasmesso gli atti al Primo presidente “per la rimessione alle sezioni unite della questione di massima di particolare importanza, se la nullità del contratto possa essere rilevata, non solo quando viene chiesta la risoluzione o l’adempimento, ma anche quando viene chiesto l’annullamento del contratto”: questione risolta dalle Sezioni Unite, “gemelle” nell’argomentazione e nella massima, 12 dicembre 2014 n. 26243, Rel. Travaglino). La decisione che si segnala ritiene di dover confermare, seppure a più ampio spettro, e cioè con riferimento ad ogni tipo di impugnazione del contratto, quanto statuito dalle Sezioni Unite con sentenza 4 settembre 2012 n. 14828 Rel. D’Ascola, secondo cui, come anticipato: il giudice, chiamato a decidere sulla risoluzione di un contratto, una volta “provocato il contraddittorio”, non essendo ammessa la c.d. terza via, deve “rilevare” ogni forma di nullità, “dichiarandola” (facoltativamente) “incidente tantum”, “senza effetto di giudicato”, sempre che non venga proposta la relativa domanda. Quanto al caso di specie, ad avviso delle Sezioni Unite, esso rientra in un’ipotesi che non implica un giudicato sulla validità. In primo grado infatti la domanda di risoluzione è stata rigettata per una ragione “più liquida” (prescrizione, adempimento, non gravità dell’inadempimento) ed il giudice non ha scrutinato, neppure incidente tantum, la questione della validità del contratto: su tale ultimo punto dunque non si è formato il giudicato implicito.