CASS.CIV. SENTENZA N. 26901 del 19/12/2014 - Responsabilità delle società di calcio per danni ricevuti dai tifosi durante la partita, ma la richiesta non va giustificata con una generica colpa (in www.italgiure.giustizia.it)

Data pubblicazione: Dec 28, 2014 1:41:7 PM

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Nella sentenza in oggetto la Suprema corte si pronuncia circa un caso di lesione riportata allo stadio da una spettatrice, la quale, durante una partita di calcio, veniva colpita al volto da un moschettone da trekking lanciato presumibilmente dagli spalti sopra di lei. La domanda di risarcimento, formualta dalla danneggiata originariamente ex art. 2043 e 2051 del codice civile, veniva rigettata in primo grado, per essere poi riproposta in secondo grado tuttavia modificando la stessa, incontrando così inevitabilmente il limite del divieto della proposizione di nuove domande in appello. La Cassazione si vede costretta a rigettare la domanda, precisando che tale decisione è stata assunta per questioni processuali imprescindibili, pur sussistendo nel merito motivi per cui la domanda, se originariamente formulata in modo corretto, avrebbe potuto trovare accoglimento.

Essa infatti sarebbe dovuta essere proposta ex art. 2050 cod. civ. (Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose), anche non in maniera esplicita, ma implicitamente nel merito sarebbero dovuti emergere tutti gli elementi necessari all'integrazione di tale fattispecie normativa.

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Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 ottobre – 19 dicembre 2014, n. 26901

Presidente Travaglino – Relatore Lanzillo

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 4 novembre 2011 M.T. ha convenuto davanti al Tribunale di Palermo la s.p.a. U.S. Città di Palermo, quale custode dello stadio cittadino, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti il (omissis) , mentre assisteva alla partita di calcio (omissis) .

In tale occasione è stata colpita al viso da un moschettone da trekking, lanciato da un "anello" dello stadio superiore al suo, in corrispondenza della curva sud, riportando la frattura dell'arco zigomatico.

L'attrice ha dedotto a fondamento della domanda di condanna sia la responsabilità contrattuale, sia la responsabilità aquiliana della convenuta, ai sensi degli art. 2043 e 2051 cod. civ..

La convenuta ha resistito, chiedendo in via cautelativa l'autorizzazione a chiamare in causa la s.p.a. Assicurazioni generali per esserne garantita.

La compagnia assicuratrice si è costituita, contestando anch'essa la responsabilità dell'assicurata.

Con sentenza 14 giugno 2005 il Tribunale ha respinto la domanda attrice, ritenendo inapplicabili gli art. 2043 e 2051 cod. civ.. Ha soggiunto che la soluzione avrebbe potuto essere diversa ove la danneggiata avesse agito ai sensi dell'art. 2050, prospettando la responsabilità della convenuta per l'esercizio di attività pericolosa.

La M. ha proposto appello, deducendo fra l'altro che erroneamente il Tribunale ha respinto la domanda anziché applicare di ufficio la norma ritenuta appropriata.

Con sentenza 19 febbraio - 24 marzo 2010 n. 444 la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, ponendo a carico dell'appellante le spese processuali.

La M. propone ricorso per cassazione, a cui resiste la s.p.a. Assicurazioni generali, tramite il suo procuratore s.c.p.a. GBS Generali Business Solutions.

La U.S. Città di Milano non ha depositato difese.

Motivi della decisione

1.- La Corte di appello ha ritenuto inammissibile perché nuova la domanda di condanna della U.S. Città di Palermo ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., sul rilievo che nel giudizio di primo grado l'attrice ha fatto valere esclusivamente la responsabilità contrattuale della convenuta, o la sua responsabilità extracontrattuale, ai sensi degli art. 2043 e 2051 cod. civ., fattispecie diverse da quella di cui all'art. 2050.

Ha escluso che ricorra responsabilità ai sensi dell'art. 2043, non potendosi addebitare a colpa della società convenuta il mancato controllo sui tifosi in ingresso allo stadio, in quanto spetta alle forze dell'ordine procedere alle perquisizioni personali ed al sequestro degli oggetti ritenuti pericolosi.

Ha ritenuto inapplicabile l'art. 2051 cod. civ., trattandosi di danno provocato non da cose in custodia, ma dal comportamento di altro spettatore, ed ha escluso che ricorrano gli estremi della responsabilità contrattuale con la motivazione che l'acquisto del biglietto attribuisce solo il diritto di assistere all'evento sportivo; non comporta assunzione di responsabilità per il comportamento illecito dei terzi.

2.- Con l'unico motivo, denunciando violazione degli art. 2043, 2050 e 2051 cod. civ. ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, la ricorrente ribadisce quanto già sostenuto in appello, cioè che l'art. 2043 è norma di carattere generale, che comprende in sé ogni altra fattispecie di responsabilità civile, ivi inclusa quella di cui all'art. 2050 cod. civ.; che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto di non poter pronunciare su tale ulteriore profilo di responsabilità, trattandosi di domanda fondata sugli stessi presupposti di fatto e di diritto già compresi nell'ambito di applicazione della norma generale.

Ribadisce che la responsabilità avrebbe dovuto essere comunque addebitata alla convenuta ai sensi dell'art. 2051 poiché ad essa, quale custode dello stadio, incombeva l'onere di controllare che gli spettatori non vi introducessero corpi contundenti.

3.- Le censure sono in parte inammissibili, in parte non fondate.

3.1.- Sono inammissibili perché, nell'affermare il dovere del giudice di esaminare la fattispecie anche in relazione all'art. 2050 cod. civ., la ricorrente avrebbe dovuto dedurre e dimostrare di avere prospettato, con la domanda introduttiva del giudizio, tutti i presupposti di diritto e di fatto per l'applicazione della norma, pur non avendola espressamente menzionata, e avrebbe dovuto richiamare sul punto il contenuto dell'atto di citazione.

L'attribuzione della responsabilità per danni ai sensi dell'art. 2050 cod. civ. richiede normalmente l'accertamento di presupposti di fatto peculiari e diversi da quelli propri della responsabilità per fatto illecito prevista dalla norma generale dell'art. 2043 cod. civ., ed infatti la giurisprudenza ritiene che la domanda avente ad oggetto il relativo accertamento costituisca domanda nuova e diversa rispetto a quella proposta ai sensi dell'art. 2043 (Cass. civ. Sez. 3, 24 novembre 2005 n. 24799; Idem, 6 aprile 2006 n. 8095).

L'applicazione di un diverso principio è ipotizzabile solo a condizione che la parte interessata dimostri di avere dedotto in giudizio tutti i connotati, di diritto e di fatto, della fattispecie di cui il giudice dovrebbe d'ufficio individuare la disciplina.

3.2.- In secondo luogo la ricorrente non specifica sotto quale aspetto il caso in esame dovrebbe ritenersi assoggettabile all'art. 2050 cod. civ.; quale sarebbe l'attività pericolosa fonte di responsabilità (l'organizzare una partita di calcio?... l'aprire lo stadio al pubblico?.... o il frequentare lo stadio da parte del pubblico...?).

Manca una convincente prospettazione dei principi e dei criteri in base ai quali la responsabilità dovrebbe essere imputata alla società convenuta, sì da dimostrare gli errori in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata.

Va comunque condiviso il principio enunciato dalla Corte di appello per cui non è ravvisabile nella specie una responsabilità della società per colpa, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., trattandosi di evento non controllabile, a fronte delle migliaia di spettatori delle partite e della natura dell'oggetto contundente di cui qui si tratta, facilmente occultabile e di per sé solo non contundente né pericoloso.

Vanno altresì condivise le argomentazioni in base alle quali è stata esclusa la responsabilità per custodia, trattandosi di danno riconducibile non alla natura del bene custodito, né dall'uso che ne è stato fatto dal custode, bensì al comportamento illecito di un terzo, rispetto al quale lo stadio ha rappresentato esclusivamente il contesto nell'ambito del quale è maturata la vicenda: ed è maturata per ragioni attinenti all'esagitazione del pubblico; non per effetto della peculiare conformazione o delle modalità di gestione del luogo.

3.3.- Per le ragioni fin qui esposte la motivazione della sentenza impugnata è idonea a giustificare la decisione e deve essere confermata.

Non altrettanto potrebbe dirsi in relazione ad altre argomentazioni, quali quella per cui la responsabilità contrattuale della società convenuta, derivante dalla vendita del biglietto, sarebbe limitata all'obbligo di attribuire allo spettatore il diritto di assistere all'evento sportivo, o quella per cui il controllo degli ingressi sarebbe questione che interessa esclusivamente la responsabilità delle forze dell'ordine.

In realtà chi organizzi la manifestazione sportiva è tenuto ad attribuire al pubblico - quale corrispettivo del biglietto di ingresso - non solo il diritto di assistere alla partita, ma anche la garanzia di condizioni minime di agibilità del luogo e di protezione dell'incolumità personale, quanto meno rispetto ai rischi più gravi di violenze e vandalismi, trattandosi di eventi divenuti frequenti e prevedibili. Donde l'obbligo di adottare le misure idonee a prevenire tali rischi, tramite adeguati controlli all'ingresso ed altre misure, quali l'individuazione dei soggetti violenti e pericolosi, il loro allontanamento, i divieti di frequentare lo stadio, e simili.

Trattasi di misure la cui adozione grava in primo luogo sulla società organizzatrice dell'incontro, e che, se omesse, giustificano l'addebito di responsabilità, sia a titolo contrattuale, sia anche a titolo extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ.. Fra di esse rientrano i controlli all'ingresso delle forze dell'ordine che - essendo strumenti ausiliari dell'attività d'impresa, nei confronti dei terzi impegnano la responsabilità dell'impresa stessa, che sarebbe quindi chiamata a risponderne (1228 cod. civ., art. 2049 cod. civ.).

Resta il fatto che il ricorso non è stato proposto in questi termini.

Da esso non risulta se la società convenuta fosse l'organizzatrice della partita e dello spettacolo sportivo, o se fosse invece solo proprietaria o titolare dei diritti di gestione dello stadio, considerato che le si è addebitata una responsabilità per custodia.

Non è stato dedotto né dimostrato se la vicenda rientri fra quelle, prevedibili ed evitabili, di cui l'organizzatore dovrebbe essere tenuto a rispondere: circostanza che nella specie è dubbia, data la natura dell'oggetto contundente, probabilmente facile da nascondere alle perquisizioni, e la difficoltà di prevenire e di evitare comportamenti del genere di quello in oggetto, nella confusione e nel clima esagitato delle "curve", durante le partite di calcio.

In sintesi, la vicenda è seria e pone problemi da non sottovalutare.

I criteri di individuazione della responsabilità sono tuttavia molteplici, delicati e complessi, e avrebbero dovuto essere dettagliatamente esaminati e sviscerati in ogni loro aspetto, di diritto e di fatto, ben più di quanto non sia stato fatto nel caso in esame.

4.- Il ricorso non può che essere rigettato.

5.- Considerata la natura della controversia e la mancanza di sicuri orientamenti interpretativi in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.