CASS.CIV. SENTENZA N. 27424 del 29/12/2014 - Lecito registrare il colloquio telefonico con il capo per utilizzarlo come prova (in www.italgiure.giustizia.it)

Data pubblicazione: Jan 16, 2015 10:26:35 AM

https://allrightsit.wordpress.com/2015/01/07/registrazione-di-una-conversazione-telefonica-con-il-datore-di-lavoro-da-parte-lavoratore-non-configura-illecito-disciplinare-ed-e-legittimamente-utilizzabile-come-mezzo-di-prova-nel-process/

Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha confermato la liceità della registrazione di conversazioni telefoniche nell’ambito di un rapporto di lavoro (in specie, registrazione di un colloquio telefonico tra lavoratore e datore di lavoro effettuata dal dipendente) e la sua utilizzabilità come mezzo di prova dell’ambito del processo civile. Ricorda la Cassazione come la registrazione fonografica di un colloquio tra persone presenti rientri nel genus delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 cc, quindi di prove ammissibili nel processo civile e nel processo penale, atteso che la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, è prova documentale utilizzabile quantunque effettuata dietro suggerimento o su incarico della polizia giudiziaria, trattandosi in ogni caso di registrazione operata da persona protagonista della conversazione, estranea agli apparati investigativi e legittimata a rendere testimonianza nel processo. Inoltre, conclude la Corte, proprio perché lecita e spendibile nel processo civile come mezzo di prova, in nessun caso la registrazione di una conversazione telefonica con il proprio datore di lavoro effettuata da parte del dipendente può integrare una condotta disciplinarmente rilevante e, ad ogni modo, essendo finalizzata alla acquisizione di una prova a discolpa, tale condotta sarebbe scriminata ex art. 51 c.p. in quanto esercizio del diritto di difesa. (Cass. Lav. 29.12.2014, n. 27424)

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Con sentenza n. 27424/2014, la Suprema Corte torna ad esprimersi in tema di mezzi istruttori e, nello specifico, in merito alla possibilità di utilizzare la registrazione di una telefonata come prova nel processo civile. Nel caso di specie un lavoratore aveva registrato una conversazione avvenuta con il datore di lavoro per precostituirsi una prova da utilizzare successivamente nel giudizio di impugnazione del licenziamento.

Secondo la Corte la registrazione di un colloquio intercorsa tra due persone assurge al rango di prova se è posta in essere da uno dei soggetti coinvolti nella conversazione.

Nella fattispecie, una società aveva disposto il licenziamento di un proprio dipendente e i giudici di merito ne avevano dichiarato la illegittimità.

Il ricorso in Cassazione contro detta pronuncia, non ha sortito gli effetti sperati per la società ricorrente. La Corte evidenzia infatti che non sono stati provati gli addebiti mossi al lavoratore e che il fatto di aver tentato di registrare una conversazione con i superiori non non può considerarsi una condotta illecita neppure sotto il profilo disciplinare. Al contrario, la registrazione della conversazione con il capo, se viene fatta allo scopo di utilizzarla in giudizio, è lecita e può costituire una prova utilizzabile nel processo civile.

Gli ermellini chiariscono che nel caso di specie non può ritenersi leso il vincolo di fiducia con il datore di lavoro perché l'affidamento che il capo deve avere sul proprio dipendente riguarda la sua capacità di adempiere alle obbligazioni lavorative e non quella di "condividere segreti non funzionali alle esigenze produttive e/o commerciali dell'impresa".

L'iniziativa del dipendente di registrare le contestazioni verbali da parte dei superiori di presunte infrazioni disciplinari, al contrario, integrava nella fattispecie la scriminante dell'esercizio del diritto di difesa ai sensi dell'art. 51 c.p. Data la portata generale di tale diritto, ben poteva, così, il dipendente registrare il colloquio ancor prima dell'instaurazione di un eventuale procedimento civilistico o penalistico a suo carico, essendo detta attività orientata precisamente all'acquisizione di prove a suo favore.