CASS.CIV. SENTENZA N. 3819 del 25/02/2015 - E' donazione indiretta la rinunzia alla quota di comproprietà per avvantaggiare gli altri comproprietari (in www.italgiure.giustizia.it)

Data pubblicazione: Feb 27, 2015 1:48:51 PM

http://www.dirittoegiustizia.it/news/11/0000072326/Rinunzia_alla_quota_di_comproprieta_e_patto_successorio_rinunziativo_si_alla_nullita_parziale.html

Costituisce donazione indiretta la rinunzia alla quota di comproprietà fatta in modo da avvantaggiare in via riflessa tutti gli altri comproprietari. L’indagine diretta a stabilire, ai fini della conservazione del negozio, se la pattuizione nulla debba ritenersi essenziale, va condotta con criterio oggettivo, in funzione del permanere o meno dell’utilità del contratto in relazione agli interessi che si intendono attraverso di esso perseguire, quali risultano individuati attraverso l’interpretazione del negozio. L’applicazione del principio di conservazione (utile per inutile non vitiatur) deve escludersi solo quando la clausola o il patto nullo si riferiscano ad un elemento essenziale del negozio, oppure si trovino con le altre pattuizioni in tale rapporto di interdipendenza che queste non possono sussistere in modo autonomo, nel senso che il contratto non si sarebbe concluso senza quella clausola nulla o quel patto nullo.