CASS.CIV. ORDINANZA N. 3713 del 24/02/2015 - Vendita in blocco: nessun diritto di prelazione o di riscatto per il conduttore (in www.italgiure.giustizia.it)

Data pubblicazione: Feb 27, 2015 1:39:3 PM

http://www.dirittoegiustizia.it/news/11/0000072314/Vendita_in_blocco_nessun_diritto_di_prelazione_o_di_riscatto_per_il_conduttore.html

Nell’ipotesi in cui con un unico atto o con più atti collegati siano venduti ad uno stesso soggetto una pluralità di unità immobiliari, tra cui quella oggetto di un contratto di locazione, che costituiscono un unicum, si è in presenza di una vendita in blocco, e quindi è escluso il sorgere in capo al conduttore dei diritti di prelazione o di riscatto vantati.

http://www.laleggepertutti.it/80119_vendita-in-blocco-niente-prelazione-e-riscatto-per-linquilino

La vendita in blocco infatti si differenzia dalla vendita cumulativa proprio per la caratteristica inscindibilità del complesso di beni ceduto, da ritenersi un cespite diverso e autonomo dalla sommatoria dei singoli immobili in quanto per valore, per posizione o per qualsiasi ragione economica esso costituisce uno “unico” dotato di valore spesso molto maggiore rispetto a quello dato dai singoli beni unitariamente considerati.