CASS.CIV.ORDINANZA N. 26062 del 10/12/2014 - Riconoscimento successivo del minore e attribuzione del cognome (in www.iusexplorer.it)

Data pubblicazione: Dec 18, 2014 1:59:32 PM

http://renatodisa.com/2015/01/02/corte-di-cassazione-sezione-i-sentenza-10-dicembre-2014-n-26062-legittimamente-viene-disposta-lattribuzione-al-minore-in-aggiunta-al-cognome-della-madre-di-quello-del-padre-allorche-il-giu/

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 dicembre 2014, n. 26062. Legittimamente viene disposta l’attribuzione al minore, in aggiunta al cognome della madre, di quello del padre, allorche’ il giudice del merito, da un lato, escluda la configurabilita’ di un qualsiasi pregiudizio derivante da siffatta modificazione accrescitiva del cognome (stante l’assenza di una cattiva reputazione del padre e l’esistenza, anche in fatto, di una relazione interpersonale tra padre e figlio), e, dall’altro lato, consideri che, non versando ancora nella fase adolescenziale o preadolescenziale, il minore, tuttora bambino, non abbia ancora acquisito con il matronimico, nella trama dei suoi rapporti personali e sociali, una definitiva e formata identita’, in ipotesi suscettibile di sconsigliare l’aggiunta del patronimico

http://www.dirittifondamentali.it/unicas_df/attachments/article/330/Cass.%20civ.%2026062.2014.pdf

http://www.italiaoggi.it/documenti/dettaglio_documenti.asp?id=1017763&s=1%7C6

http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_17105.asp

http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_17118.asp

Quando è possibile aggiungere il patronimico al cognome del minore, a seguito di intervenuto riconoscimento anche da parte dell'altro genitore? E quando è possibile addirittura sostituire il cognome del padre a quello della madre? Il caso di specie offre spunti di riflessione in merito a tale problematica. La regola generale contempla che interesse primario da preservare sia comunque quello del minore, nel senso che l'aggiunta o la sostituzione sono da escludersi laddove le stesse arrechino concreto pregiudizio. In assenza di elementi pregiudicanti, in linea di massima essa è ammessa ove il minore sia ancora un bambino, non abbia raggiunto l'adolescenza, periodo della vita in cui avviene l'individuazione psicologica e sociale del ragazzo.

Tale pregiudizio è misurabile dal giudice del merito – attinendo la questione all'accertamento del fatto – rispetto all'inserimento del minore nel contesto sociale in cui vive; se il bambino è già identificabile con il cognome materno, o, ancora, l'attribuzione del cognome paterno potrebbe generare pregiudizio sociale, allora l'operazione sarà da escludere. “La scelta del giudice non può essere condizionata né dal favor per il patronimico, né dall'esigenza di equiparare almeno tendenzialmente il risultato a quello derivante dalle diverse regole (…) che presiedono all'attribuzione del cognome al figlio legittimo o legittimato”. Il diritto al nome è infatti riconosciuto quale diritto fondamentale della persona, “quale strumento identificativo di ciascun individuo”. La reputazione del padre è quindi elemento fondamentale per la decisione, rapportata al diretto impatto che questa ha sicuramente se associata al figlio minore.