CASS.CIV. SENTENZA N. 5657 del 20/03/2015 - Scale condominiali (in www.italgiure.giustizia.it)

Data pubblicazione: Apr 07, 2015 2:14:15 PM

http://www.condominioweb.com/come-verificare-se-le-scale-sono-condominiali.11744

Come si può verificare se le scale presenti in un edificio debbano essere considerate di proprietà condominiale oppure esclusiva?

http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_18038.asp

....principi in ordine alle modalità di approvazione del regolamento di Condominio nonché ai limiti di opponibilità del medesimo ai terzi acquirenti dell’unità immobiliare facente parte del complesso condominiale.

http://www.anacinterprovinciale.it/?attachment_id=4451

regolamento contrattuale può superare la presunzione di comproprietà

http://renatodisa.com/2015/03/25/corte-di-cassazione-sezione-ii-sentenza-20-marzo-2015-n-5657-le-norme-del-regolamento-condominiale-che-incidono-sulla-utilizzabilita-e-sulla-destinazione-delle-parti-delledificio-in-particola/

Le norme del regolamento condominiale, che incidono sulla utilizzabilità e sulla destinazione delle parti dell’edificio, in particolare sullo stato giuridico di una cosa comune, come nella specie le scale, hanno carattere convenzionale e, se predisposte dall’originario proprietario dello stabile, debbono essere accettate dai condomini nei rispettivi atti di acquisto ovvero con atti separati, e, se invece deliberate dall’assemblea condominiale, debbono essere approvate all’unanimità. E, non potendo formare oggetto di decisione assembleare a maggioranza, sono assolutamente nulle le deliberazioni delle assemblee condominiali lesive dei diritti di proprietà comune. La clausola (del regolamento condominiale approvato dall’assemblea a maggioranza) che destina alla proprietà esclusiva dei proprietari dell’appartamento posto al piano terzo ed attico dello stabile le scale di collegamento fra i due piani, costituisce “di per sé” lesione del diritto di proprietà comune dei condomini, comprimendo in maniera eccessiva e ingiustificata l’esercizio di facoltà connesse all’uso o al godimento delle parti comuni dell’edificio – divieto di accedere in una parte delle scale – escludendo alcune destinazioni dall’uso che avrebbe potuto altrimenti farsi della cosa comune