CASS.CIV. ORDINANZA N. 1765 del 30/01/2015 - Il credito del professionista che ha svolto la sua attività professionale per la redazione del concordato preventivo deve essere assistito dalla prededucibilità (in www.italgiure.giustizia.it)

Data pubblicazione: Feb 03, 2015 2:32:26 PM

http://www.oua.it/NotizieOUA/scheda_rassegna.asp?ID=11143

Fallimenti - Per il professionista credito favorito - Il credito del professionista che ha svolto la sua attività professionale per la redazione del concordato preventivo deve essere assistito dalla prededucibilità. E questo anche se non è stata dimostrata l’utilità della prestazione per la massa dei creditori. Viene precisato che l’eccezione al principio della parità di trattamento tra creditori è giustificata dall’azione a favore del concordato e non ammette restrizioni.

http://www.dirittoegiustizia.it/news/13/0000071887/Relazione_del_concordato_il_redattore_non_deve_mettersi_in_fila_per_il_credito.html

I crediti sorti a seguito delle prestazioni rese in favore del fallimento per la redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza rientrano tra quelli da soddisfarsi in prededuzione ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.f..