CASS.CIV. SENTENZA N. 2321 del 6/02/2015 - Se il collega avvocato firma gli atti va pagato anche se non c'è formale procura (in www.italgiure.giustizia.it)

Data pubblicazione: Feb 14, 2015 10:34:41 AM

http://www.dirittoegiustizia.it/news/23/0000072007/L_attivita_dell_avvocato_deve_essere_correttamente_retribuita.html

Far sottoscrivere l’atto giudiziario a un collega dà diritto a quest’ultimo a richiedere il compenso professionale nonostante il mancato conferimento del mandato.

http://www.laleggepertutti.it/78022_anche-senza-procura-lavvocato-va-retribuito

Per far maturare il diritto alla parcella, non rileva la presenza o meno del nome dell’avvocato sulla procura: quest’ultima, infatti, serve solo per riferire gli atti processuali al comune assistito nell’ambito del giudizio e fare in modo che gli effetti del giudizio e della sentenza si producano su di questi. Invece, il pagamento dell’onorario è cosa ben diversa e scatta già solo per qualsiasi attività professionale espletata, purché – ovviamente – possa essere documentata (nel caso di specie, la prova era stata raggiunta con la firma dell’atto processuale e quella relativa alla partecipazione alle udienze con la presenza del nome del professionista sui verbali di causa).

http://www.studiocataldi.it/articoli/17582-avvocati-se-il-collega-firma-gli-atti-va-pagato-anche-se-non-c-e-formale-procura.asp

L’avvocato che fa firmare l’atto processuale a un collega e gli chiede di partecipare alle udienze deve corrispondere il compenso professionale anche in assenza di rituale procura.