CASS.CIV. ORDINANZA N. 27386 del 24/12/2014 - Non basta una temporanea ripresa della convivenza per sostenere l'interruzione del periodo di separazione coniugale obbligatoria ai fini della dichiarazione di divorzio (in www.italgiure.giustizia.it)

Data pubblicazione: Jan 14, 2015 9:37:30 PM

http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=46864&catid=234&Itemid=486&contentid=46864&mese=01&anno=2015

Affinché si realizzi la riconciliazione tra coniugi, occorre il concreto e durevole ripristino del nucleo familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali sì da ridar vita al pregresso vincolo coniugale, non essendo sufficiente un riavvicinamento e una ripresa della convivenza temporanea ed occasionale.

http://www.divorzista.org/sentenza.php?id=9612

La moglie sostiene in giudizio la riappacificazione con il marito, ma la convivenza sotto lo stesso tetto, peraltro temporanea, era frutto delle esigenze abitative dell’uomo, una volta uscito dal carcere.

http://www.studiolegalemartignetti.it/public/pages/view_articolo/cass_sez_vi_1_ordinanza_24_dicembre_2014_n_27386_quando_si_ha_riconciliazione_coniugale

Ai sensi dell’art. 157 c.c. «coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione». AL riguardo la VI/1 Sezione della Corte di Cassazione, ordinanza 24 dicembre 2014 n. 27386, ribadisce che la convivenza ripresa dopo la separazione ed idonea ad interromperla, non deve essere caratterizzata dalla temporaneità, dovendosi ricostituire concretamente il preesistente vincolo coniugale, nella sua essenza materiale e spirituale, di certo non realizzabile sulla base delle occasionali esigenze abitative del marito separato, una volta uscito dal carcere.

http://renatodisa.com/2015/01/08/corte-di-cassazione-sezione-vi-ordinanza-24-dicembre-2014-n-27386-la-convivenza-ripresa-dopo-la-separazione-ed-idonea-ad-interromperla-non-deve-essere-caratterizzata-dalla-temporaneita-dovendos/

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 dicembre 2014, n. 27386. La convivenza ripresa dopo la separazione ed idonea ad interromperla, non deve essere caratterizzata dalla temporaneità, dovendosi ricostituire concretamente il preesistente vincolo coniugale, nella sua essenza materiale e spirituale, di certo non realizzabile se l’altro coniuge si trova in carcere. Nella disciplina della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il pregresso stato di separazione tra i coniugi (concretante un vero e proprio requisito dell’azione, ex art. 3 n. 2 della legge n. 898 del 1970) può legittimamente dirsi interrotto nel caso in cui si sia concretamente e durevolmente ricostituito il preesistente nucleo familiare nell’insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali sì da ridar vita al pregresso vincolo coniugale, e non anche quando il riavvicinamento dei coniugi, pur con la ripresa della convivenza e dei rapporti sessuali, rivesta caratteri di temporaneità ed occasionalità