CASS.CIV. SENTENZA N. 2243 del 6/02/2015 - L'insolvenza di una società coinvolge le altre se è provata la commistione gestionale (in www.italgiure.giustizia.it)

Data pubblicazione: Feb 11, 2015 3:47:59 PM

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Nell’ambito delle procedure prefallimentari, è valida la comunicazione al debitore del decreto di convocazione che sia stata effettuata, in base a quanto disposto con specifico provvedimento.

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Competenti a dichiarare un fallimento sono i giudici dello stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, presumendosi, per le società e le persone giuridiche, che detto centro coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria. Trattandosi, però, di una presunzione di carattere relativo, ogni qual volta in punto di fatto risulti accertato che v’è discrepanza tra sede legale e sede effettiva è l’ubicazione di quest’ultima a dover prevalere ed a costituire perciò il criterio determinante della giurisdizione. Per poter considerare esistente una società di fatto, agli effetti della responsabilità delle persone o dell’ente, anche in sede fallimentare, non occorre necessariamente la prova del patto sociale, ma è sufficiente la dimostrazione di un comportamento, da parte dei soci, tale da ingenerare nei terzi il convincimento giustificato ed incolpevole che quelli agissero come soci, atteso che, nonostante l’inesistenza dell’ente, per il principio dell’apparenza del diritto, il quale tutela la buona fede dei terzi, coloro che si comportano esteriormente come soci vengono ad assumere in solido obbligazioni come se la società esistesse. Tale indagine, risolvendosi nell’apprezzamento di elementi di fatto, non è censurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici.