CASS.CIV.ORDINANZA N. 24833 del 21/11/2014 - Condizioni che devono sussistere affinché si possa configurare la c.d. riconciliazione fra i coniugi dopo la separazione (in www.iusexplorer.it)

Data pubblicazione: Dec 18, 2014 3:55:15 PM

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Con l'ordinanza numero 24833 del 21 novembre 2014, la VI sezione civile della Corte di Cassazione si è espressa sulle condizioni che devono sussistere affinché si possa configurare la c.d. riconciliazione fra i coniugi dopo la separazione. Come è noto, infatti, la riconciliazione ha l'effetto di far cessare la separazione legale. Nel caso di specie uno dei coniugi contestava l'effettività della separazione che, nonostante l'omologa del giudice di primo grado, non era mai intervenuta realmente. Secondo una consolidata giurisprudenza alla quale aderisce anche il giudice di ultima istanza, la riconciliazione coniugale non può consistere nel mero ripristino della situazione quo ante, bensì si sostanzia nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione. Anche il giudice di secondo grado nel respingere l'appello aveva posto alla base della sua decisione tali principi. Per ciò che concerne il rigetto della richiesta di ammissione della prova per testi, la corte territoriale ha ritenuto la prova irrilevante in quanto diretta ad attestare circostanze che potrebbero essere interpretate oggettivamente solo come la manifestazione della conservazione di un buon rapporto fra i coniugi dopo la separazione ma non anche come un insieme di comportamenti univoci e incompatibili con la volontà di proseguire la separazione. Alla luce di questi principi, la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

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Due coniugi, dopo l’emissione di una sentenza parziale di separazione, hanno ripreso a vivere di nuovo insieme, ma il marito ha continuato a versare l’assegno di mantenimento. Per la Suprema Corte, in questi casi, non si parlerebbe di avvenuta riconciliazione. Per la Cassazione la riconciliazione avviene attraverso la ricostituzione del consorzio familiare ovverosia mediante la ripresa di quelle relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti che costituiscono la ricomposizione della comunione coniugale di vita. Con l’ordinanza numero 24833 del 21 novembre 2014, la VI sezione civile della Corte di Cassazione si è espressa così “dopo la separazione la giurisprudenza di questa Corte ritiene che la cessazione degli effetti della separazione si determina a seguito di riconciliazione, che non può consistere nel mero ripristino della situazione “quo ante”, ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione“.

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In tema di separazione legale tra coniugi, le pronunce giurisprudenziali sono state sempre caratterizzate da orientamenti anche contrastanti tra loro. Minori sono le pronunce che affrontano il tema della riconciliazione dopo la separazione. Con una recente pronuncia del 21 Novembre 2014 (ordinanza n. 24833) la Corte di Cassazione ha stabilito i requisiti necessari per potersi parlare di effettiva conciliazione dopo la separazione. La vicenda trae origine da una sentenza non definitiva del Tribunale di Napoli del 2012 che dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due coniugi. Uno di loro ricorreva in appello, sostenendo che la separazione non era mai stata effettiva. La Corte d'appello di Napoli respingeva l'appello e condannava l'appellante alle spese di giudizio. La stessa ricorreva per Cassazione, deducendo, tra l'altro, la mancata ammissione delle prove testimoniali richieste in appello, tese a dimostrare l'avvenuta riconciliazione. La Cassazione respingeva, però, il ricorso affermando che per potersi parlare di effettiva riconciliazione non è sufficiente ristabilire la situazione quo ante, ma è necessario ricostituire quel consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, ovvero la ripresa di reciproche relazioni, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la convivenza. In pratica, per potersi parlare di effettiva riconciliazione, tale da annullare gli effetti del decorso del termine triennale per ottenere lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio (divorzio), occorre la ripresa di un rapporto basato sulla solidarietà e sul reciproco obbligo di assistenza morale e materiale, come previsto dall'art. 143 c.p.c.

Ma quando può parlarsi di effettiva riconciliazione allora? La Cassazione si limita ad indicare situazioni che non consentono di dimostrare con certezza l'avveuta riconciliazione. Non basta, quindi, incominciare ad incotrarsi di frequente, fare una vacanza insieme o, addirittura, convivere sotto lo stesso tetto, per potersi parlare di effettiva ricostituzione del sodalizio familiare. In conclusione, la Suprema Corte, con questa pronuncia ha stabilito che, per potersi parlare di effettiva riconciliazione è necessario provare la ricostituzione di stabili e profonde relazioni tra i coniugi tali da essere incompatibili con la volontà di proseguire la separazione.