CASS.CIV.SENTENZA N. 25011 del 25/11/2014 - Il piano educativo individualizzato per il sostegno scolastico dell’alunno in situazione di handicap (in www.italgiure.giustizia.it)

Data pubblicazione: Nov 28, 2014 8:2:56 PM

http://www.ildirittoamministrativo.it/allegati/Nota%20a%20SEZ%20UNITE%20CIVILI,%2025%2011%2014,%20n%2025011,%20a%20cura%20di%20LORETTA%20RAPISARDA.pdf

http://www.jusforyou.it/main/?MID=1.4707.4714.4890&b=25416

La natura fondamentale del diritto all’istruzione del disabile non è di per sé sufficiente a ritenere devolute le controversie che ad esso si riferiscono alla giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti soggettivi coperti da garanzia costituzionale. Per un verso infatti, occorre considerare la presenza nell’ordinamento di una norma - l’art. 133, comma 1, lett. c) del codice del processo amministrativo che, in continuità con ‘abrogato art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1988, attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversi in materia di servizi pubblici […] relative a provvedimento adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo”. Per altro verso, e più in generale, la categoria dei diritti fondamentali non delimita un’area impenetrabile all’intervento di pubblici poteri autoritativi. Questi sono sempre più spesso chiamati, non solo all’assolvimento di compiti rivolti ad attuare i diritti costituzionalmente garantiti, ma anche ad offrire ad essi una tutela sistemica, nel bilanciamento con le esigenze di funzionalità del servizio pubblico tenendo conto, ai fini del soddisfacimento dell’interesse generale, del limite delle risorse disponibili secondo le scelte e allocative compiuti dagli organi competenti. Le controversie aventi ad oggetto il servizio di sostegno scolastico con insegnanti specializzati in favore di minori portatori di handicap spettano al giudice ordinario ogni volta che l’alunno lamenti la concessione di un numero di ore per il sostegno scolastico inferiore rispetto a quelle previste dal piano educativo individualizzato. Una volta che il piano educativo individualizzato, elaborato con il concorso determinante di insegnanti della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica, abbia previsto il numero di ore necessarie per il sostengo scolastico dell’alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, l’amministrazione scolastica è priva di potere discrezionale, espressione di autonomia organizzativa e didattica, capace di rimodulare o sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsità delle risorse disponibili per il servizio, la misura di quel supporto integrativo così come individuato dal piano, ma ha il dovere di assicurare l’assegnazione, in favore dell’alunno del personale dovente specializzato, anche ricorrente - se del caso, là dove la specifica situazione di disabilità del bambino richieda interventi di sostegno continuativi e più intensi, - all’attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, per rendere possibile la fruizione del diritto, costituzionalmente protetto, dell’alunno disabile all’istruzione, all’integrazione sociale e alla crescita in un ambiente favorevole allo sviluppo della sua persona e delle sua attitudini. L’omissione o le insufficienza nell’apprestamento da parte dell’amministrazione scolastica di quell’attività doverosa si risolvono in una sostanziale contrazione del diritto fondamentale di disabile all’attivazione, in suo favore di un intervento corrispondente alle specifiche esigenze rilevate, condizione imprescindibile per realizzare il diritto ad avere pari opportunità nella frazioni del servizio scolastico: l’una e le altre sono pertanto suscettibili di concretizzare, ove non accompagnate da una corrispondente contrazione dell’offerta normativa riservata ad alunni normodotati, una discriminazione indiretta, vietata dall’art. 2 della legge 67 del 2007, la cui repressione è riservata alla giurisdizione del giudice ordinario.

http://www.studiolegalemarcellino.it/index.php?option=com_content&view=article&id=331:i-nuovi-orizzonti-dopo-corte-di-cassazione-sezioni-unite-nd-2501114&catid=38:inclusionescolastica&Itemid=15

Con una recentissima sentenza del 25 Novembre 2014, la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, N° 25011/14, pone nuovi orizzonti e fervide riflessioni in tema di inclusione scolastica degli alunni con disabilità.