CASS.CIV. SENTENZA N. 2656 dell'11/02/2015 - Secondo il codice della strada sono da considerarsi "ricostruzionI" non solo le nuove costruzioni, ma tutte le opere che seguono ad una demolizione (in www.italgiure.giustizia.it)

Data pubblicazione: Feb 16, 2015 10:59:38 AM

http://www.avvocatomeraviglia.it/news-di-diritto/

La ricostruzione di un'opera edile va intesa in modo diverso secondo che si parli di regole stradali o di regole urbanistiche: nel primo caso vale il senso letterale (quindi il manufatto nuovo può anche essere identico al precedente), nel secondo occorre che ci siano degli elementi di innovazione.

http://www.sdanganelli.it/archives/645

con riguardo alle fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati e delle distanze delle costruzioni dal confine stradale, si deve ritenere che la nozione di “ricostruzione” non debba essere tratta analogicamente dalla normativa codicistica in tema di distanze, la cui ratio è la tutela della proprietà nei rapporti di vicinato, ma direttamente dal codice della strada (art. 18) e del regolamento di attuazione (art. 28) le cui norme sono volte ad assicurare l’incolumità dei conducenti dei veicoli e della popolazione che risiede vicino alle strade. Tali disposizioni si riferiscono a qualsiasi opera di “ricostruzione” che segua (verosimilmente ma non necessariamente) ad una demolizione e non soltanto alle “nuove costruzioni”, nell’accezione elaborata dalla giurisprudenza in materia di distanze nelle costruzioni.