CASS.CIV. SENTENZA N. 26501 del 17/12/2014 - La qualifica di “persona di famiglia” nella notifica di cartella esattoriale (in www.italgiure.giustizia.it)

Data pubblicazione: Dec 27, 2014 5:4:57 PM

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La Cassazione, con sentenza 26501/2014 depositata il 17 ottobre, sottolinea è illegittima la notifica dell'accertamento al soggetto che, anche se si qualifica come familiare, in realtà non lo è. Il contribuente ha rilevato il vizio di notifica dell'atto presupposto di una cartella di pagamento. I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso. La Corte d'Appello, invece, ha riformato la decisione, con la motivazione che la notifica dell'accertamento era stata regolare in quanto avvenuta a domicilio del contribuente a mani di "persona di famiglia" che in quel momento si trovava nell'abitazione. Di conseguenza il contribuente ha presentato ricorso in Cassazione, che ha accolto l'istanza. Dalla sentenza 26501/2014 si evince che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ha ampliato il concetto di persona di famiglia contenuto nell'art. 139 del Codice di procedura civile, fino a comprendere non solo i parenti, ma anche gli affini e ha considerato non indispensabile la convivenza di tale persona con il destinatario della notifica. E' stato ribadito più volte che la qualità di "persona di famiglia" si presume dalle dichiarazioni ricevute dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, che gode di una "fede privilegiata". E' il destinatario dell'atto, che voglia contestare la validità della notificazione, che ha l'onere di provare il contrario ed, in particolare, l'inesistenza di un rapporto familiare o di convivenza con chi ha ricevuto l'atto. Nel caso esaminato, il contribuente ha contestato espressamente sia il rapporto di parentela sia la convivenza, dimostrando dette circostanze.

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Ai fini di legittima notifica di cartella esattoriale, l'ufficiale giudiziario a chi può consegnare la documentazione? Recatosi presso il luogo della notifica, nel caso di specie l'incaricato ha permesso che la documentazione fosse accettata da un terzo, il quale si è presentato come “suocero” del destinatario, senza che tuttavia tale qualifica fosse previamente verificata. La stessa notifica veniva quindi contestata dall'interessato, il quale ha formalmente negato che tale soggetto fosse suo suocero, né tanto meno con lui convivente.

Cosa si intende per “persona di famiglia”? “Qualunque persona si trovi presso l'abitazione ed attui un comportamento da persona di famiglia” o “solo chi sia legato al notificatario da un vincolo formale e giuridicamente cogente di familiarità o affinità”? “In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria e in particolare di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario”. Questa la regola generale, applicabile al caso di specie; con intervento di tempestiva e formale contestazione della qualità di familiare del soggetto a cui di fatto è stata notificata la cartella esattoriale. L'”apparenza” di familiare, in definitiva, può quindi essere sufficiente ai fini di qualificazione ex ante del soggetto notificatario; sicuramente non ex post se, come nel caso in oggetto, dovesse intervenire esplicita contestazione del destinatario, dovendo al contrario prevalere il rigore notificatorio a persona qualificata, data l'importanza degli interessi coinvolti. Il ricorso è accolto e la sentenza, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è decisa nel merito direttamente dalla Cassazione.

Fonte: Cassazione: la qualifica di “persona di famiglia” nella notifica di cartella esattoriale

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