CASS.CIV. SENTENZA N. 1674 del 29/01/2015 - Tutti i condomini sono responsabili dei danni provocati all’immobile del piano terra per le infiltrazioni d’acqua provenienti da una proprietà comune (in www.italgiure.giustizia.it)

Data pubblicazione: Jan 30, 2015 7:54:21 PM

http://www.assinews.it/articolo.aspx?art_id=27899

Condominio Piove a piano terra? Pagano tutti. Tutti i condomini sono responsabili dei danni provocati all’immobile del piano terra per le infiltrazioni d’acqua provenienti da una proprietà comune. La Cassazione accoglie il ricorso di un condomino, proprietario di un magazzino posto nello scantinato e di alcuni locali commerciali, che contestava il verdetto con il quale i giudici di merito avevano ripartito i danni al 50% tra lui e gli altri condomini.

La Cassazione applica invece l’articolo 2055 primo comma del Codice civile: se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate , in solido, al risarcimento.

http://www.laleggepertutti.it/74863_danni-da-infiltrazione-se-il-condominio-non-paga-deve-il-proprietario-responsabile

Secondo la Suprema Corte, i condomini, essendo comproprietari delle parti comuni (tra le quali, per esempio, il lastrico solare), ne assumono anche la custodia con il relativo obbligo di manutenzione. Pertanto, in caso di danni a terzi per difetto di manutenzione dell’edificio (per esempio, infiltrazioni di acqua dal terrazzo o dal lastrico), scatta la responsabilità solidale in capo a tutti i condomini.

http://www.dirittoegiustizia.it/news/10/0000071861/La_solidarieta_passiva_condominiale_ha_natura_solidale_ma_parziaria.html

La solidarietà passiva condominiale ha natura solidale ma parziaria. In tema di comunione condominiale e solidarietà passiva, la natura giuridica delle obbligazioni dei singoli condomini verso i terzi si fonda sul criterio di parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in misura proporzionale alle rispettive quote secondo quanto stabilito dagli artt. 752 e 1295 c.c..