CAS.CIV.ORDINANZA N. 23675 del 06/11/2014 - Criterio della prevenzione nella litispendenza. Riguardo al momento in cui la notifica si è perfezionata con la consegna al destinatario (in www.cortedicassazione.it)

Data pubblicazione: Nov 29, 2014 8:16:57 PM

http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/c_dettaglio_sentenze.page?contentId=SZC15043

Le Sezioni unite, a definizione di una questione di massima, hanno ribadito il principio che, ai fini dell’applicazione del criterio della prevenzione di cui all’art. 39, ultimo comma, cod. proc. civ., occorre avere riguardo al momento in cui la notifica si è perfezionata con la consegna al destinatario (o a chi sia abilitato a ricevere l’atto), che non viene anticipato nel caso in cui tra due cause, rispetto alle quali si ponga un problema di litispendenza o continenza, una sia introdotta con ricorso e l’altra con citazione.

http://www.professionegiustizia.it/notizie/notizia.php?id=610

La Corte di Cassazione ha ritenuto che la tematica della individuazione del criterio della prevenzione nella instaurazione di diverse cause aventi il medesimo oggetto andasse rivisionata alla luce delle correnti interpretative giurisprudenziali che hanno parzialmente modificato il substrato normativo sul quale si erano fondate le decisioni, in merito, fino a questo punto. Ed ha chiamato, pertanto, le Sezioni Unite a comporre eventuali contrasti, le quali hanno deciso con Ordinanza n. 23675 del 06/11/2014. Primariamente andava ri-calibrato il criterio della prevenzione relativamente alle nuove indicazioni maturate a seguito di relativamente recente giurisprudenza, circa il diverso momento perfezionativo conseguente alla notifica, dovendosi fare riferimento a date diverse a seconda che si abbia riguardo alle conseguenze che derivano al notificante, per il quale vale la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, rispetto alle conseguenze che derivano al destinatario, per il quale vale la data di ricezione. In secondo luogo si proponeva, ancora, il problema del possibile diverso trattamento a seconda che la controversia sia introdotta con deposito di ricorso oppure si provveda alla notifica della citazione. Le due problematiche erano da esaminarsi in relazione alle conseguenze di cui all'art. 39 cod. proc. civ. di cui riportiamo il testo per comodità: 1. Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo. 2. Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate. 3. La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso. Il problema non è di poco conto se si considera gli interventi della Corte Costituzionale in materia di notifica; in questo filone deve annoverarsi la modifica all'art. 149 c.p.c.(introdotto dall'art. 2 I. n. 263 del 2005) che prevede che "Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'Ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto." Nonostante la difficoltà "tecnica" le Sezioni Unite tornano al criterio classico. Afferma la Suprema Corte: "Le considerazioni che precedono consentono di affermare che il momento di perfezionamento della notifica non può che essere unico, corrispondente a quello identificato dal legislatore (in maniera "storica" e "oggettiva") con l'effettivo completamento del procedimento all'uopo previsto e con il contemporaneo raggiungimento del relativo scopo (ossia l'intervenuta conoscenza "legale" dell'oggetto di notifica), e perciò di inquadrare -come sarà più chiaro in prosieguo- la vicenda legislativa e giurisprudenziale della cd. "scissione soggettiva" del momento di perfezionamento della notifica nei termini (e nei limiti) di una fictio iuris ritenuta necessaria al fine di "correggere" alcune conseguenze disfunzionali del sistema di notificazione". E conclude sancendo il principio secondo il quale ai fini dell’applicazione del criterio della prevenzione di cui all’art. 39, ultimo comma, cod. proc. civ., occorre avere riguardo al momento in cui la notifica si è perfezionata con la consegna al destinatario (o a chi sia abilitato a ricevere l’atto), che non viene anticipato nel caso in cui tra due cause, rispetto alle quali si ponga un problema di litispendenza o continenza, una sia introdotta con ricorso e l’altra con citazione.