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05/09/2019 - L'ingerenza del Comune nei lavori non libera l'appaltatore da responsabilità

Ordinanza della Corte di Cassazione Civile n. 22068/2019: Sbaglia il Giudice se condanna soltanto il Comune, a risarcire il privato per i danni conseguenti ai lavori eseguiti in appalto, senza verificare il comportamento dell'appaltatore e basandosi solo sulla circostanza di diverse ingerenze del committente pubblico nella fase esecutiva. Anzi - come spiega la Cassazione con l'ordinanza n. 22068 di ieri - per regola generale l'appaltatore è tenuto all'intera garanzia a meno che non dimostri di aver operato a regola d'arte e segnalato al committente i difetti dell'opera o delle direttive cui per contratto deve attenersi.

Cassazione n. 16898/2019

Ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, può costituire abuso del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, oppure fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, ove sia applicabile, ratione temporis, l'art. 348 ter c.p.c., u.c. che ne esclude la invocabilità. In tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma destinato soltanto ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.