Data pubblicazione: Mar 23, 2015 3:38:11 PM
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L'assicurato che, senza averne motivo, resiste in proprio nel giudizio avverso la domanda di risarcimento del danno promossa dal danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese processuali da parte del proprio assicuratore. Parola di Cassazione.
Nell’assicurazione di responsabilità civile, l’assicurato non ha diritto sempre e comunque alla rifusione da parte dell’assicuratore delle spese sostenute per resistere all’azione del terzo danneggiato, ai sensi dell’art. 1917, comma 3, c.c.; tale diritto deve infatti escludersi quando l’assicurato abbia scelto di difendersi senza averne l’interesse né potendone ritrarre utilità, ovvero in mala fede, ovvero abbia sostenuto spese sconsiderate.