Data pubblicazione: Feb 19, 2015 1:23:1 PM
http://www.oua.it/NotizieOUA/scheda_rassegna.asp?ID=11585
Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati può sospendere il legale dall’attività, non solo per la gravità delle imputazioni penali a suo carico, ma anche per lo «strepitus fori». Il clamore della notizia però va accertato in concreto, sia sulla base degli articoli di stampa sia riguardo all’attualità. È così respinto il ricorso del Consiglio perché la misura non può essere adottata quando il clamore è solo ipotizzato in virtù del processo penale.
La sospensione cautelare dell'avvocato è motivata non solo dalla gravità delle imputazioni penali ma anche dallo “strepitus fori”.
http://www.teleconsul.it/leggiArticolo.aspx?id=308235&tip=ul
http://www.gambinoserraino.it/?q=aggregator/sources/3
La sospensione cautelare dall'esercizio della professione di un avvocato sottoposto a procedimento penale è legittima unicamente se il pericolo dello «strepitus fori», che consegue alla gravità delle accuse, ha il carattere dell'«attualità» e della «concretezza». Come per esempio accade quando il caso sia finito sotto i riflettori dei giornali. Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Cassazione, sentenza 3184/2015, respingendo il ricorso del Coa di Venezia contro un proprio iscritto.