Data pubblicazione: Feb 19, 2015 1:35:31 PM
Non è, infatti, consentito ad un’impresa titolare di un marchio (anche se marchio forte) di vietare ad un’altra l’uso di un marchio similare ma non confondibile, quando resti immutata la capacità distintiva dei suoi prodotti rispetto a quelli dell’altra impresa.
Non è stata riconosciuta la contraffazione del marchio Valentino - e quindi è stata bocciata l'ipotesi di concorrenza sleale - nei confronti della Florence Fashion che utilizzava un logo simile "ereditato" da Giovanni Valentino, ma ritenuto dai giudici distinguibile rispetto a quello della nota casa di moda.