Data pubblicazione: Dec 27, 2014 2:23:41 PM
Sull’inefficacia dei pagamenti non autorizzati afferenti debiti anteriori: Cassazione civile sez. I, 18 dicembre 2014, n. 26691
“I pagamenti effettuati dall'imprenditore concordatario afferenti debiti sorti anteriormente sono inefficaci nel successivo fallimento qualora non autorizzati del giudice delegato ex art. 167, co. 2, l. fall in quanto eseguito in violazione della "par condicio creditorum". (massima redazionale)
I pagamenti effettuati in esecuzione di contratti in corso dall'imprenditore ammesso alla procedura di concordato preventivo non si sottraggono alla regola dell'inefficacia - soprattutto se relativi a debiti sorti anteriormente all'inizio della procedura - a meno che siano stati autorizzati dal giudice delegato ai sensi dell'art. 167 legge fallimentare.