Data pubblicazione: Mar 06, 2015 12:27:51 PM
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La risoluzione dei contratto di mutuo (nella specie conseguente alla notifica dell'atto di precetto) obbliga il mutuatario al pagamento integrale delle rate già scadute e alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere, dovendosi invece calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 1224, primo comma, cod. civ..