Data pubblicazione: Mar 24, 2015 7:53:21 AM
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Nel caso esaminato dalla sentenza in oggetto, il beneficiario di una polizza assicurativa (stipulata per tutelarsi in caso di stato di invalidità permanente o di degenza ospedaliera), aveva contratto una patologia tumorale che lo aveva portato al decesso, senza che vi fosse alcuna possibilità di guarigione clinica.
L’espressione “invalidità permanente” designa uno stato menomativo divenuto stabile ed irremissibile, consolidatosi all’esito di un periodo di malattia: pertanto, prima della cessazione di questa, non può esistere alcuna “invalidità permanente”. Ne consegue che, ove in un contratto di assicurazione contro i rischi di malattia, sia previsto il pagamento di un indennizzo nel caso di invalidità permanente conseguente a malattia, alcun indennizzo è dovuto nel caso in cui la malattia patita dall’assicurato, senza mai pervenire a guarigione clinica, abbia esito letale.