Data pubblicazione: Feb 04, 2015 11:1:6 AM
Il fallito che mantiene capacità giuridica e di agire, può, con efficacia verso il fallimento, destinare le somme ricevute per sue attività.
http://www.ilcaso.it/dirittofallimentare.php
Attività svolta dal fallito dopo il fallimento: il curatore può acquisire soltanto il residuo al netto delle spese e nei limiti di quanto stabilito dal giudice delegato che abbia tenuto conto di quanto occorre al fallito per il mantenimento.
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