Data pubblicazione: Mar 02, 2015 7:55:38 AM
In tema di marchio patronimico di società di capitali e quindi di proprietà industriale, un segno distintivo costituito da nome anagrafico e validamente registrato come marchio non può essere adottato, in settori merceologici identici o affini, come marchio e/o come denominazione sociale di altra impresa: così, si configura scorrettezza professionale in caso di inserimento, nella denominazione sociale, del cognome di uno dei soci coincidente col nome precedentemente incluso in un marchio già registrato da terzi, salvo vi sia una reale esigenza descrittiva inerente l’attività, i prodotti o i servizi offerti.
La Corte ha precisato che integra una scorrettezza professionale la decisione di introdurre nella denominazione sociale il patronimico di uno dei soci, già compreso nel marchio registrato da terzi, quando l’inclusione non risponde a un’esigenza descrittiva rispetto ad attività svolta e prodotti e servizi offerti.