CASS.CIV. SENTENZA N. 25853 del 9/12/2014 - Il creditore può accettare l’adempimento successivo alla domanda di risoluzione, rinunciando così agli effetti della stessa, ma ai fini della rinuncia della domanda di risoluzione per inadempimento non è sufficiente il mero pagamento da parte del conduttore-debitore della somma di cui risulti moroso (in www.italgiure.giustizia.it)